Corporate 08/09/2021

Con la risposta n. 333, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il contribuente italiano residente all'estero può usufruire delle agevolazioni prima casa, anche non potendo più spostare la residenza nel Comune dove è stato acquistato l'immobile, procedendo a una rettifica entro i 18 mesi previsti. Vediamo nel dettaglio quanto affermato.

 

L'Agenzia delle Entrate, nella sua risposta, ha innanzitutto ricordato che tra le condizioni previste per beneficiare delle agevolazioni prima casa c'è quella in cui, nel caso l'acquirente sia cittadino italiano emigrato all'estero, l'immobile acquistato costituisca la prima casa nel territorio italiano.

 

L'Agenzia delle Entrate ha poi sottolineato che il legislatore "ha ampliato, solo per l'ipotesi in questione, l'ambito territoriale nel quale è possibile acquistare in regime agevolato senza, peraltro, prevedere l'obbligo di stabilire entro diciotto mesi la propria residenza nel comune in cui è situato l'immobile acquistato". E ha ricordato che con circolare 12 agosto 2005, n. 38/E, "la condizione di emigrato all'estero non deve necessariamente essere documentata con un certificato di iscrizione all'Aire, ma può essere autocertificata dall'interessato con una dichiarazione resa nell'atto di acquisto".

 

Quindi, in base a quanto chiarito, il contribuente italiano residente all'estero che non ha dichiarato nell'atto di compravendita di essere iscritto all'Aire, pur avendo i requisiti, può mantenere le agevolazioni fruite dichiarando, "con un atto integrativo, nella medesima forma giuridica del precedente, entro il termine di 18 mesi dall'atto di acquisto, che al momento della stipula del contratto di compravendita era cittadino italiano emigrato all'estero, iscritto all'Aire. Con ciò rettificando la dichiarazione resa nell'atto di acquisto in relazione alla residenza. Tale atto integrativo deve essere prodotto per la registrazione presso l'Ufficio in cui è stato registrato l'atto di acquisto originario".

 

Fonte: idealista.it